Comune di Colli del Tronto
Provincia di Ascoli Piceno

CONTRIBUTI PER SPESE DI TRASLOCHI E DEPOSITI TEMPORANEI DI MOBILI DI ABITAZIONI DICHIARATE TOTALMENTE INAGIBILI, A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24/08/2016

Pubblicata il 11/05/2017

Ordinanza n. 21 del 28 aprile 2017 del COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016.
Assegnazione di contributi per spese di traslochi e depositi temporanei di mobili di abitazioni dichiarate totalmente inagibili nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016


Articolo 1 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la disciplina le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata
Articolo 2 Oggetto, natura e determinazione del contributo
1. Il contributo di cui all’articolo 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno E) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016.
2. In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di Euro 1.500,00.
3. Nelle ipotesi previste dall’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza n. 9 del 2016, il contributo è limitato alle sole spese di trasloco effettivamente sostenute e, in ogni caso, non può eccedere, per ciascun nucleo familiare, la somma di Euro 750,00.
4. Ai fini della presente ordinanza, il nucleo familiare viene determinato, con riferimento alla data degli eventi sismici di cui all’articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ed all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
Articolo 3 Presentazione delle domande
1. A pena di decadenza, la domanda di contributo deve essere presentata presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile, entro il termine di sessanta giorni dal pagamento, da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 2, delle spese relative all’attività di trasloco e/o di deposito temporaneo.
2. Alla domanda, redatta in conformità al modello, costituente l’allegato n. 1 alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, contenente l’indicazione degli estremi identificativi e della data del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione, nonché la descrizione del numero e della tipologia dei beni mobili e/o dei suppellettili ubicati, alla data degli eventi sismici, nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata;
b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili;
c) copia dei documenti di trasporto;
d) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito temporaneo;
e) copia dell’eventuale contratto di locazione, di usufrutto, di uso, di abitazione, di comodato ovvero di altro titolo legittimante l’utilizzazione dell’unità immobiliare come abitazione principale;
f) copia del contratto o dei contratti relativi ad eventuali coperture assicurative per gli oneri ammessi a contributo ai sensi della presente ordinanza.
3. Relativamente alle spese per traslochi e/o per il deposito temporaneo dei beni mobili e dei suppellettili ammissibili a contributo e già sostenute dai soggetti di cui al precedente articolo 1, comma 2, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di contributo, corredata dai documenti previsti dal precedente comma 2, deve essere presentata, a pena di decadenza, presso il Comune del luogo ove si trova l’unità immobiliare dichiarata inagibile entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. Entro sette giorni dalla presentazione della domanda il Comune ne cura l’inoltro all’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente, unitamente alla documentazione prodotta dal richiedente, alla copia del provvedimento di sgombero totale dell’abitazione, nonché all’eventuale certificato di residenza.


 

Allegati

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Allegato Ordinanza-n.-21-del-28-4-2017.pdf 649.32 KB
Allegato Domanda Contributo Ordinanza-n.-21-del-28-4-2017.pdf 1.19 MB

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